News e Normative

Il congedo parentale in caso di adozione

ll 14 aprile 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I,  numero 283, la Legge n. 57/2016 che va a modificare e integrare la Legge n. 273/2004, che regola la procedura d’adozione, nonché di altri atti normativi relativi alla materia, che entrerà in vigore il 12 agosto 2016.


Pertanto, a partire da agosto i lavoratori dipendenti che abbiano adottano un minore avranno diritto all’astensione dal lavoro per una durata massima complessiva di un anno, incluso il periodo di affidamento del bambino in vista dell’adozione. Per tutta la durata del congedo i dipendenti avranno diritto ad un'indennità mensile, rapportata all’indicatore sociale di assistenza, pari a 3,4 ISR. L’indicatore Sociale di Assistenza ha un valore di 500 lei, pertanto l’indennità mensile sarà di 1.700 lei, in misura pari all'80% del reddito utile ai fini contributivi percepito nel mese precedente l’inizio del periodo  indennizzabile.

IMPORTANTE!!! Durante il periodo del congedo per genitori adottivi, la persona a cui spettano tali diritti gode del pagamento dei contributi invididuali di assistenza sanitaria. L’ammontare dei contributi viene calcolato applicando una quota percentuale, prevista dalla legge, al valore dell’indennità concessa. L’indennità per congedo parentale in caso di adozione, non sarà soggetta a contributi previdenziali ed assistenziali.

Il periodo di congedo sarà computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e nel calcolo delle ferie ed eventuali altri diritti normalmente previsti. Allo stesso tempo, il congedo sarà capitalizzato e, pertanto, rientrerà nel conteggio dei contributi versati e verrà valorizzato per il conseguimento di assicurazioni sociali, nelle condiziioni previste dalla Legge n. 263/2010 riguardante il sistema unitario delle pensioni pubbliche e dei diritti stabiliti dalla Legge n. 76/2002 riguardante il sistema delle assicurazioni per la disoccupazione e la stimolazione dell’occupazione della forza lavoro, nonché per la determinazione dei diritti previsti dall’Ordinanza di Urgenza del Governo n. 111/2010.

Il congedo può essere concesso a partire dal giorno seguente a quello in cui è stata emessa la sentenza del tribunale relativa all’affidamento in vista dell’adozione.

La domanda per la concessione del congedo e dell’indennità (la cui modalità sarà determinata secondo quanto previsto dalla legge di adozione) dovrà essere accompagnata da:

Il certificato in base a cui viene eseguita la sentenza del  tribunale relativa all’affidamento in vista dell’adozione;

Il documento che attesta il trasferimento del bambino presso l’adottatore/la famiglia adottatrice;

la prova dell’entrata effettiva in congedo  o della sospensione del lavoro.

La domanda e i documenti comprovanti dovranno essere presentati e registrati presso l’Agenzia Nazionale per Pagamenti e l’Ispezione Sociale presso la cui circoscrizione la persona a cui spettano i diritti ha il domicilio/la residenza.

I datori di lavoro hanno l’obbligo di concedere al dipendente, o a seconda del caso, ai dipendenti marito e moglie che adottano, il tempo libero necessario per effettuare delle valutazioni previste per ottenere il certificato e l’eseguimento dell’adeguamento pratico, senza la diminuzione del salario, per un limite massimo di 40 ore annuali.

Il tempo libero viene concesso in base alla domanda del richiedente, a cui si allega il calendario degli incontri o a seconda del caso, del programma di visite, elaborato dalla direzione competente. Il mancato rispetto da parte del datore di lavoro dei provvedimenti sopra menzionati costituisce una contravvenzione ed è sanzionata con multa da 1.000 lei a 2.500 lei.

La constatazione della contravvenzione e l’applicazione della multa corrispondente vengono eseguite da persone autorizzate nell’ambito dell’Ispezione del Lavoro.

Il congedo e il pagamento dell’indennità viene sospesa a partire dal giorno seguente a quello in cui avviene una delle seguenti situazioni:

È stato disposto l’affidamento del bambino in regime di urgenza;

È stata messa in esecuzione la sentenza del tribunale relativa alla revoca dell’affidamento in vista dell’adozione.

Il congedo e il pagamento dell’indennità cessa a partire dal giorno seguente a quello in cui avviene una delle seguenti situazioni:

È scaduto il periodo massimo di un anno previsto per il congedo di adattamento;

Su richiesta della persona a cui spetta tale diritto;

Il bambino abbia compito i 18 anni;

In caso di decesso del bambino;

In caso di decesso dell’adottatore;

È rimasta definitiva la sentenza del tribunale relativa alla revoca dell’affidamento in vista dell’adozione.


Bibliografia:

LEGGE n. 57 dell’ 11 aprile 2016 che modifica e integra la Legge n. 273/2004 relativa alla procedura di adozione, nonché di altri atti normativi relativi alla materia.

Per i candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro